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Legge 02/02/1974 n. 64

Art. 14 - Sopraelevazioni E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Art. 15 - Riparazioni Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente art. 3.

Art. 16 - Edifici di speciale importanza artistica Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o

artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia. Capo III Vigilanza sulle costruzioni

Art. 17 - Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, semprechè non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 18 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente

art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 19 - Registro delle denunzie dei lavori In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art. 17. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29. Titolo III Repressione delle violazioni

Art. 20 - Sanzioni penali Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.

Art. 21 - Accertamento delle violazioni I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'ufficio tecnico della Regione e all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti. L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Art. 22 - Sospensione dei lavori L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 23 - Procedimento Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della Regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 24 - Esecuzione d'ufficio Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della Regione o l'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 25 - Competenza del presidente della giunta regionale Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli

articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 26 - Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della Regione o al Genio civile Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

Art. 27 - Modalità per la esecuzione di ufficio Per gli adempimenti di cui al precedente art. 24 è iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della Regione o dal Genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 28 - Utilizzazione di edifici Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in ce- mento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della Regione o dall'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

Art. 29 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche Nelle località di cui all'art. 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'art. 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico della Regione o dall'ufficio del Genio civile a norma degli articoli 2 e 18. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso. Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente. Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dalle stesse norme. Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile, secondo le competenze vigenti. L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo III.

Art. 31 - Provvedimenti sostitutivi del prefetto Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

 

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